AMBITO TERRITORIALE CACCIA BI1 REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ VENATORIA AL CINGHIALE
In ottemperanza alla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ART.1 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE Il territorio dell'A.T.C.BI1 è stato suddiviso in 2 settori, il settore “A” e il settore “B”.
● Settore A: dove il cinghiale può esistere ed essere controllato. Il settore rispetta i confini naturali e le superfici boscate e coltivate. Il Settore A sarà suddiviso in 10 zone che verranno assegnate a rotazione alle squadre che abbiano presentato domanda nel rispetto del regolamento in essere. A rotazione le zone rimaste libere potranno essere utilizzate dai cacciatori singoli rispettando l’assegnazione. Salvo casi eccezionali, le squadre verranno riconfermate annualmente entro il 01/07 di ogni anno.
● Settore B: dove la presenza della specie cinghiale deve essere limitata in quanto il territorio è prevalentemente soggetto a colture intensive e quindi è necessario limitare al massimo i danni alle stesse. Nel caso in cui arrivino segnalazioni pervenute da Enti pubblici o da agricoltori, presenti nella zona B, l’ATCBI1, in accordo con la Provincia settore Caccia e Pesca, ha la facoltà di attivarsi, organizzando battute di caccia al cinghiale utilizzando anche le squadre al fine di contenere al massimo i danni agricoli e gestire il territorio.
ART.2 - COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA
1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’esercizio dell’attività venatoria nell’A.T.C.BI1 per la stagione 2019/2020 può partecipare alla formazione della squadra che dovrà essere composta da un numero minimo di 30 cacciatori, ferma restando la consistenza effettiva, per poter effettuare la braccata il numero dei cacciatori non deve essere inferiore a 12, mentre per il metodo della girata il numero dei cacciatori non dev’essere superiore a 6. Anche per la girata valgono le disposizioni fornite per la braccata.
2. La squadra potrà esercitare l’attività venatoria in un solo A.T.C. e ciascun componente potrà aderire ad una sola squadra in Ambito Regionale durante la stessa stagione venatoria.
3. Ogni squadra deve nominare un caposquadra ed eventuali uno o due vice caposquadra.
4. Le squadre sono tenute a presentare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno apposita istanza di autorizzazione che dovrà contenere tassativamente:
● nominativo del capo squadra che dovrà possedere l’attestato di partecipazione al corso per capo squadra
● i nominativi dei componenti della squadra scelti come sostituti del caposquadra (vice caposquadra) per un massimo di due; inoltre per eventuali nuove squadre, il caposquadra ed un vice caposquadra ed almeno 15 componenti dovranno essere cacciatori ammessi all’ATCBI1 da almeno 3 stagioni venatorie.
● relativi numeri di telefono ed indirizzi del caposquadra e dei vice caposquadra
● autocertificazione del caposquadra e dei due vice caposquadra di non essere incorsi in infrazioni della legge sulla caccia o del presente Regolamento nelle due annate precedenti;
● dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredato di: numero di licenza di caccia, data di rilascio e firma di adesione degli interessati;
ART. 3 – REQUISITI E COMPITI DEL CAPOSQUADRA
1. I capi squadra e/o i due vice caposquadra devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n° 17-5754 del 06/05/2013.
2. Ogni variazione riferita alle squadre e/o ai componenti delle stesse dovrà essere presentata prima dell’apertura della stagione venatoria e sottoposta all’approvazione dell’ATCBI1 ad esclusione della sostituzione per cause di forza maggiore del caposquadra e dei vice caposquadra che potranno essere sostituiti anche nel corso della stagione venatoria comunicandolo tempestivamente all’ATCBI1. I sostituti non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge n° 157/92 o in quelle dell'art.40 della L.R. n. 5 del 04/05/2012, per le due annate precedenti alla designazione.
3. Il caposquadra, o in sua assenza un suo vice, deve essere sempre presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente Regolamento e/o ad altre disposizioni emanate dall’ATC, è tenuto ad assolvere ai seguenti compiti:
A) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto; APPROVATO IL 27 MARZO 2019 MODIFICATO IL 23 LUGLIO 2019, il 09 SETTEMBRE 2019 e il 18 SETTEMBRE 2019 2
B) al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero, dove verranno riportati tutti i dati richiesti; In caso di mancato adempimento ai compiti del punto 3 da parte del caposquadra e/o del suo sostituto l’ATC può revocarne l’incarico e procedere alla sua sostituzione
ART. 4 – LA SQUADRA
Le squadre ammesse all’attività venatoria dell’ATCBI1 dovranno rispettare la rotazione delle zone di caccia a loro assegnate che verrà comunicata dall’ATCBI1 a seguito di sorteggio effettuato entro il 17 settembre 2019 alla presenza dei Capisquadra e di una commissione del Comitato di Gestione formata dal Presidente o Vice Presidente e due consiglieri dell’ATCBI1. La squadra che non intenda partecipare all’attività venatoria durante una giornata prevista, dovrà darne comunicazione all’ATCBI1 al Presidente o all’Operatore Faunistico per autorizzare l’accesso nella stessa zona ai cacciatori singoli con almeno 48 ore di anticipo. I cacciatori che hanno aderito alla formazione delle squadre non possono, nel corso della stagione, esercitare attività venatoria al cinghiale in forma singola. Il periodo di attività venatoria è compreso dal 21 Settembre 2019 al 21 Dicembre 2019, e comunque nel rispetto del Calendario Venatorio Regionale. L’ATCBI1, al fine di garantire la sicurezza dei cacciatori abilitati all’attività venatoria ed evitare problemi di sicurezza e di loro responsabilità, obbliga il caposquadra o il suo sostituto, al rispetto di quanto segue:
1. L’A.T.C.BI1, procederà alla tabellazione delle zone con appositi cartelli recanti la scritta “ATTENZIONE ZONA N. __ DI CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA”.
2. Il caposquadra sarà responsabile di esporre, almeno un’ora prima dell’orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio, le tabelle “CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO”. Inoltre, il caposquadra è responsabile dell’esposizione di tabelle con la stessa indicazione “CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO” nei punti di accesso principali alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata. Nel caso in cui le tabelle a fine cacciata non vengano rimosse e tale mancanza si rilevi per almeno due volte, verrà ritirato a cura dell’ATC il registro della squadra dandone comunicazione alla Provincia di Biella.
3. Ogni cacciatore avrà l’obbligo di indossare, durante l’esercizio venatorio, un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità come previsto dalla L.R.5 del 19/06/2018 art.13 punto 5.
4. Ad eccezione dei tracciatori, tutti gli altri componenti della squadra, in attesa di essere posizionati nelle varie poste, devono rimanere obbligatoriamente presso il punto di ritrovo e non possono svolgere qualsiasi altro tipo di attività venatoria. Il caposquadra dovrà sistemare i componenti della squadra in posti distanti da vie di comunicazione, centri abitati, macchine agricole operanti e dovrà obbligatoriamente sospendere la battuta ogni volta che non esistano condizioni di sicurezza.
5. Il cacciatore che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati non abbia partecipato ad almeno 6 giornate di caccia, realizzate dalla squadra di appartenenza, perderà il diritto ad iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell’A.T.C.BI1.
6. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l’utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.
7. Ogni squadra dovrà essere dotata di idoneo strumento di misura (dinamometro e/o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante la compilazione del registro a fine giornata.
8. È vietato esercitare la caccia al cinghiale a squadre in altra zona da quella assegnata con il metodo della rotazione, salvo concordare una battuta aggregata tra due squadre e previo consenso concesso da parte dell’ATCBI1 e per un massimo di 5 volte per stagione venatoria. L’ATC provvederà a comunicare alla Provincia, con congruo anticipo, onde consentire la corretta vigilanza, le squadre che intendono effettuare la battuta aggregata e la relativa zona.
9. Il cacciatore facente parte della squadra e i cacciatori singoli durante la caccia al cinghiale, non potranno esercitare altri tipi di caccia, né conseguentemente abbattere qualsiasi altro animale selvatico, fatta eccezione per la volpe, nel rispetto delle munizioni consentite per la caccia al cinghiale.
10. L’attività venatoria in squadra si potrà effettuare con: APPROVATO IL 27 MARZO 2019 MODIFICATO IL 23 LUGLIO 2019, il 09 SETTEMBRE 2019 e il 18 SETTEMBRE 2019 3 a) fucile ad anima liscia a non più di tre colpi calibro non superiore al 12 caricato a palla; b) fucile con canna ad anima rigata a non più di cinque colpi di calibro non inferiore a 7 mm. (compreso il 270 W)
11. All’interno delle zone assegnate alla caccia a squadre la caccia alla specie cinghiale può essere effettuata con il metodo della braccata e/o girata.
12. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie selvatiche presenti nell'area di caccia.
13. I cacciatori che praticano la caccia al cinghiale hanno l’obbligo di consegnare o alla sede dell’ATC o direttamente alla sede dell’ASL di Biella, i campioni per il controllo della Trichinella (lingua e/o diaframma), come previsto dalla Legge Regionale. La consegna all’ATC va effettuata possibilmente durante lo stesso giorno di caccia durante l’orario del Centro di controllo, altrimenti entro e non oltre le ore 9.00 del giorno successivo. Ogni cacciatore singolo o la squadra autorizzati al prelievo del Cinghiale deve provvedere a smaltire a norma di legge i residui della macellazione dei capi abbattuti. L’ATCBI1 provvederà ad individuare un centro di consegna convenzionato, che verrà indicato sul sito www.atcbi1.it
ART. 5 – CACCIA IN FORMA SINGOLA
1. Il cacciatore singolo autorizzato può esercitare la caccia al cinghiale nei settori A e B: nel settore A è autorizzato a cacciare nelle zone a lui assegnate a rotazione con le squadre ed eventualmente anche nella zona della squadra, qualora la squadra abbia comunicato la rinuncia come previsto dall’art. 4.
2. Ogni cacciatore avrà l’obbligo di indossare, durante l’esercizio venatorio, un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità come previsto dalla L.R.5 del 19/06/2018 art.13 punto 5.
3. L’attività venatoria si potrà effettuare esclusivamente con fucile ad anima liscia a non più di tre colpi calibro non superiore al 12 caricato a palla;
4. Il cacciatore singolo può esercitare l’attività venatoria esclusivamente in forma individuale;
5. In caso di ferimento del cinghiale, il cacciatore singolo per il recupero dovrà utilizzare cani da recupero;
ART. 6 – APPOSIZIONE FASCETTA IDENTIFICATIVA
Al fine di meglio identificare i capi abbattuti in relazione alle vigenti disposizioni sanitarie e per agevolare accertamenti sui capi abbattuti è fatto obbligo non appena abbattuto il capo, e prima che venga rimosso di apporre la fascetta identificativa fornita dall’A.T.C.BI1 in un garretto o in un orecchio e provvedere alla sua chiusura in modo inamovibile. Tale fascetta potrà essere rimossa al momento della macellazione. L’ATC provvede a comunicare alla Provincia di Biella i numeri di fascette assegnati ai partecipanti delle squadre. L’ATCBI1 consegnerà ad ogni cacciatore singolo autorizzato apposita modulistica per il rilevamento dei dati biometrici previsti, con l’obbligo di consegna entro il 28 febbraio 2020.
ART. 7 - CACCIATORI TEMPORANEI E OSPITI
1. L’A.T.C.BI1 prevede la partecipazione a cacciatori “temporanei” non associati all’A.T.C.BI1, ma comunque in possesso di un regolare tesserino venatorio anche di altro ATC (eventualmente anche di altra Regione), solo per la forma di caccia a squadre e su invito del caposquadra. Questi cacciatori dovranno provvedere, dopo la segnalazione del caposquadra, al versamento della quota di € 10,00 sul conto corrente dell’A.T.C.BI1, per ogni giornata di caccia allegando la domanda firmata dal caposquadra e quindi ritirare l’autorizzazione preventiva all’uscita di caccia che ne accompagni il tesserino venatorio. Tale partecipazione all’attività venatoria è legata al numero di cacciatori ammissibili per ogni stagione venatoria e comunque non potrà superare il limite massimo di sedici giornate venatorie.
2. Il caposquadra potrà ammettere in squadra “cacciatori ospiti” fino ad un massimo di 5 (cinque) per cacciata, purché questi siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio nell’A.T.C., abbiano provveduto al versamento della quota prevista per la caccia del cinghiale o siano ammessi in qualità di cacciatori temporanei.
3. Gli ospiti e i temporanei concorrono alla formazione del numero minimo di “consistenza effettiva” per lo svolgimento della cacciata e debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata.
ART.8 - REGISTRO CACCIA
All’inizio della stagione venatoria l’Ambito consegna a ogni caposquadra un Registro di Caccia suddiviso in giornate secondo il Calendario Venatorio Regionale con pagine numerate e vidimate dall’A.T.C.BI1. APPROVATO IL 27 MARZO 2019 MODIFICATO IL 23 LUGLIO 2019, il 09 SETTEMBRE 2019 e il 18 SETTEMBRE 2019 4 Sul Registro di Caccia, devono essere annotati, a cura del caposquadra o del suo sostituto per ogni singola battuta e prima che abbia inizio: cognome e nome dei soggetti partecipanti, il caposquadra che guida la battuta o colui che lo sostituisce, nonché l’orario di inizio della cacciata e la zona. Nel corso di ogni battuta il Registro di Caccia deve sempre essere in possesso del caposquadra ovvero del sostituto e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte. Al termine della cacciata devono essere indicati sul Registro di Caccia l’orario di termine battuta, il numero dei capi abbattuti, il loro peso, la loro età e il sesso presunti nonché la località dell’avvenuto abbattimento. Per le finalità proprie del presente Regolamento, ogni squadra deve riconsegnare all’A.T.C.BI1 entro e non oltre il 10 Gennaio 2020 il Registro di Caccia fedelmente compilato.
ART.9 - ASSEGNAZIONE DELLE ZONE DI CACCIA
La scelta sul metodo di assegnazione a rotazione della zona di caccia ad ogni singola squadra rimane a totale insindacabile decisione del A.T.C.BI1. ART.10 - DIVIETI Fermi restando i divieti previsti della Legge n.157/92 e della L.R. 5/2018 nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato: a. Detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della cacciata indicato sul registro di caccia al cinghiale; b. Abbattere per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale pena la revoca dell'autorizzazione della squadra. c. Esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto o senza il numero minimo di “consistenza effettiva” dei cacciatori; d. Inseguire o abbattere il cinghiale in altra zona, anche se scovato ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di 3 (tre) cacciatori previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all’interno di aree o di istituti di protezione provinciale, il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'Ente di gestione. Il cacciatore che è stato iscritto come partecipante della squadra alla cacciata di quel giorno non potrà esercitare nessun tipo di altra caccia finché risulta come “presente” nel registro di caccia.
ART.11 - SANZIONI 1.
Per le violazioni al presente Regolamento si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale n.5/2018 art. 24. 2. L'A.T.C.BI1 si riserva di sospendere o revocare l'autorizzazione alla squadra, nel caso di violazioni recidive al presente Regolamento.
ART.12 - NORME FINALI
È fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di Legislazione Nazionale e Regionale vigente. Il presente Regolamento avrà validità per la stagione venatoria 2019-2020, dopo l'opportuna verifica da parte dell'Amministrazione Provinciale di Biella, di congruenza e conformità agli obiettivi di contenimento della specie.