Riceviamo e pubblichiamo:
“Visto l’art. 5 comma 2 bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ritenuto che ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, con riferimento a fatti successivi all’esplosione di un colpo di arma da fuoco durante i festeggiamenti del Capodanno presso la Pro Loco di Rosazza, di cui ai precedenti comunicati del 2, 18 e 23 gennaio 2024 e pubblicati dalla stampa nazionale, si precisa quanto segue: nell’ambito dei controlli amministrativi avviati dalla Prefettura per la revoca del porto d’armi nei confronti del presunto indagato On. Pozzolo, è emerso che la pistola dalla quale è stato esploso il colpo, seppur legittimamente detenuta, non poteva essere portata in luogo pubblico e/o aperto al pubblico poiché detenuta esclusivamente in regime di collezione.
Conseguentemente al ricevimento di tale successiva ed ulteriore comunicazione di reato si è proceduto, pertanto, all’iscrizione del presunto indagato per la fattispecie di cui agli artt. 4 e 7 della L. 895/1967. In occasione dell’avviso di deposito degli esiti dello STUB alle parti procedimentali, eseguito il 23.1.2024, il solo presunto indagato ed il suo difensore erano già stati ufficialmente informati di tale nuova iscrizione relativa a “porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico” previsto e punito dagli artt. 4 e 7 legge cit. Si precisa che la natura dell’arma è emersa solo a seguito degli accertamenti amministrativi, in quanto la relativa licenza per armi da collezione non risultava censita digitalmente in banca dati, poiché cartacea e non immediatamente acquisibile. Di conseguenza, nessuna notizia di reato avrebbe potuto essere confezionata e/o trasmessa al momento del fatto che ha dato origine al procedimento”.