La combustione dei materiali vegetali derivanti da lavori di decespugliamento, sramatura e da altre pratiche agricole e forestali è vietata nei mesi di luglio e agosto nei soli comuni delle zone in cui è suddiviso il territorio regionale ai fini della qualità dell’aria denominate: IT0118, IT0119, IT0120.
Viene fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente.
Per la provincia di Biella tali disposizioni non si applicano nei seguenti comuni montani: Ailoche, Caprile, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Rosazza e Piedicavallo (rientranti nell’area IT0121).
Il divieto non vale per l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati.