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POLITICA | 07 novembre 2024, 17:25

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'Impianto di depurazione di Solofra

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'Impianto di depurazione di Solofra

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'Impianto di depurazione di Solofra

Come ricordato dagli onorevoli interroganti, attualmente né il Comune di Solofra (Avellino) né l’area del torrente Solofrana sono ricompresi in area SIN (sito di interesse nazionale), né risultano essere indicati tra i siti orfani. Per un’eventuale individuazione futura dell’area quale SIN, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la perimetrazione di un SIN viene effettuata, d’intesa con la regione interessata, secondo regole precipue e al ricorrere di condizioni prestabilite, anche relative alla perduranza, sui luoghi interessati, dello svolgimento di specifiche attività produttive.

In materia all’accertamento del danno ambientale, le strutture competenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica possono certamente attivarsi, ma solo previa segnalazione, ad oggi mai pervenute.

Data la rilevanza del tema, il Mase si è attivato per richiedere agli enti territorialmente interessati di fornire elementi in merito alla sussistenza di eventuali profili di danno o minaccia di danno ambientale.  

Si evidenzia, ad ogni modo, che l’accertamento dell’eventuale responsabilità per la possibile contaminazione della falda profonda, in applicazione del principio europeo e nazionale del “chi inquina paga”, è in capo alla Provincia competente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 244 del testo unico ambientale.

Nell’ottica di mantenere un quadro conoscitivo in ordine alle diverse realtà di cui si compone il servizio idrico in Italia, si rammenta, come peraltro già indicato dall’On. Interrogante, che al Comune di Solofra, in deroga alla disciplina ordinaria, con Delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano n. 24 del 29/06/2022, è stata concessa la gestione del servizio in forma autonoma, essendo stati riconosciuti i presupposti per la cosiddetta “salvaguardia” rispetto all’organizzazione in ambiti territoriali ottimali.

uff.st. Pichetto, s.zo.

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