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ECONOMIA | 01 dicembre 2024, 06:50

La tassazione degli strumenti finanziari

Gli oneri che il fisco applica ai profitti realizzati sui mercati finanziari.

La tassazione degli strumenti finanziari.

La tassazione degli strumenti finanziari.

In finanza, quando si pagano le tasse, si dice che bisognerebbe essere contenti: significa che si è realizzata una plusvalenza.

Si può essere d'accordo o meno con questa affermazione, ma la realtà non cambia: ogni volta che si ottiene un profitto (cioè il prezzo di vendita supera quello di acquisto), si è tenuti a pagare un'imposta sul capital gain.

Evoluzione della tassazione sulle rendite finanziarie:

  • Fino al 31 dicembre 2011: l’aliquota era pari al 12,5%.
  • Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014: è stata innalzata al 20%, come previsto dal Decreto Legge n. 138/2011.
  • Dal 1° luglio 2014: l’aliquota è stata ulteriormente aumentata al 26% con il Decreto Legge n. 66/2014.

Eccezioni:

L'aliquota del 12,5% è rimasta invariata per:

  • Titoli di Stato italiani ed equiparati.
  • Titoli di Stato emessi da Paesi inclusi nella "White List" (Paesi con un adeguato scambio di informazioni con l'Italia).

Riassunto attuale della tassazione:

  • Aliquota del 26%: si applica alle plusvalenze derivanti da azioni, dividendi, fondi comuni di investimento, ETF, ETC, obbligazioni corporate (emesse da società) e cedole di obbligazioni corporate.
  • Aliquota del 12,5%: riguarda i titoli di Stato italiani e quelli della White List, sia per i guadagni sulla differenza tra prezzo di vendita e acquisto, sia per le cedole distribuite.

Ulteriori imposte:

  • Imposta di bollo: pari allo 0,2% sul controvalore del conto titoli al 31 dicembre di ogni anno.
  • Tobin Tax: un’aliquota dello 0,1% applicata agli acquisti di azioni italiane ad alta capitalizzazione (oltre 500 milioni di euro), purché non rivendute nella stessa giornata (intraday).

 

E se il prezzo di vendita è inferiore a quello di acquisto?

In questo caso si genera una minusvalenza, che può essere compensata (ossia utilizzata per ridurre le tasse da pagare su eventuali future plusvalenze) nell’anno in corso e nei successivi quattro anni.
Ad esempio, una minusvalenza generata nel 2024 sarà recuperabile fino al 31 dicembre 2028. Trascorso questo termine, non potrà più essere utilizzata.

Potete scrivere le vostre domande e curiosità alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

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Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

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