In riferimento alla manifestazione denominata “96ª Adunata Nazionale Alpini” in programma 9 – 10 – 11 maggio 2025 a Biella, pervengono allo scrivente settore provinciale numerose richieste da parte dei Comuni, Enti ed Associazioni, oltrechè esercenti pubblici esercizi o privati cittadini, sia informali che formali, relative alle modalità e procedure da seguire per l'installazione temporanea di striscioni, locandine, stendardi, bandiere, transenne e/o installazioni diverse per la promozione e diffusione della manifestazione in oggetto, qualora l'installazione stessa interessi il demanio stradale e le relative fasce di rispetto di competenza della provincia di Biella. In particolare, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
Per quanto sopra, questa Amministrazione per i soli aspetti relativi alla compatibilità delle opere richieste con la viabilità provinciale, fornisce indicazioni operative e prescrizioni in merito all’installazione temporanea di materiali sopra elencati, subordinata alle seguenti prescrizioni:
- durante la fase di allestimento ed installazione del materiale pubblicitario inerente alla manifestazione, così come il mantenimento e l’esposizione oltrechè la rimozione dello stesso, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico si raccomanda il rispetto, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l’art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, e le successive modificazioni di cui al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019.
- le operazioni di installazione, esposizione e rimozione del materiale pubblicitario non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità stradale. Le stesse dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della viabilità lungo le Strade Provinciali, senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale e/o parziale non autorizzate. Tutte le installazioni, dovranno essere mantenute a carico del soggetto installatore delle stesse, con attività di sorveglianza adeguata atta a salvaguardare la sicurezza veicolare, pedonale e garantire nel contempo il buon svolgimento della manifestazione stessa.
- con riferimento agli artt. 51 e segg. del DPR 495/1992, si intendono vietate installazioni in corrispondenza delle intersezioni, in aree che possano ostacolare/condizionare la visibilità e la circolazione degli utenti della strada e in zone non compatibili con la percezione e visibilità della segnaletica prescrittiva stradale esistente. Inoltre le installazioni al di sopra della strada devono rispettare una luce libera di altezza pari ad almeno 6,00 ml , devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di qualsivoglia esposizione pubblicitaria temporanea, a fine evento quanto prima e/o comunque obbligatoriamente entro 5 giorni dal termine della manifestazione. Nell’ipotesi in cui si verificassero danneggiamenti alle pertinenze stradali a seguito di quanto installato, l’installatore dovrà provvedere tempestivamente all’immediato ripristino degli stessi, in ottemperanza alle Norme Tecniche contenute nel Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021.
- gli installatori di qualsivoglia materiale pubblicitario legato alla manifestazioni di cui all’oggetto, rimangono gli unici responsabili, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero recati alla proprietà stradale o a terzi, a causa di quanto installato; rimanendo quindi espressamente stabilito che gli stessi restano gli unici ed esclusivi responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza a quanto installato, restando completamente sollevata l’Amministrazione Provinciale concedente, nonché i funzionari da essa dipendenti.
Tutto quanto sopra premesso si invitano tutti i soggetti che manifestano la volontà di posizionare qualsivoglia esposizione inerente alla manifestazione denominata “96ª Adunata Nazionale Alpini in programma 9 – 10 – 11 maggio 2025” ad inviare specifica comunicazione alla Provincia di Biella, con allegata la documentazione atta a rappresentare le opere oggetto di installazione, il periodo e le modalità di occupazione temporanea che si intendono effettuare, specificando l’impegno ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella presente comunicazione.
In considerazione alla tipologia di manifestazione e con l’obiettivo di semplificazione dell’attività amministrativa, in via straordinaria e derogando alle vigenti disposizioni provinciali, questa Amministrazione non emetterà alcun provvedimento amministrativo, riservandosi tuttavia la facoltà di vietare l’esposizione nel caso in cui verifichi una incompatibilità dell'installazione proposta con la vigente normativa regolante la materia, sotto il profilo della sicurezza e fluidità della circolazione stradale e la conservazione del demanio stradale gestito.